FAQ Impianti termici

Bruna PompeiFAQ, IMPIANTI TERMICI, News

Quali verifiche effettuare su un canale da fumo a servizio di un apparecchio a gas a camera aperta (caldaia tipo B) per stabilirne l’idoneità?

Ai sensi della norma UNI 10738:2012 paragrafo 7.4.1 per gli apparecchi di tipo “B” a tiraggio naturale i canali da fumo devono:

  1. a) essere installati a vista e/o ispezionabili;
  2. b) essere ben fissati per impedire lo scollegamento accidentale sia dell’apparecchio sia dell’imbocco al camino/canna fumaria collettiva/terminale di tiraggio;
  3. c) avviare in maniera adeguata il flusso ascendente dei prodotti della combustione verso il camino/canna fumaria collettiva/terminale di tiraggio;

I tratti sub – orizzontali non devono presentare contropendenze;

  1. d) avere per tutta la lunghezza una sezione maggiore uguale a quella della sezione di attacco sull’apparecchio;  eventuali raccordi tronco – conici possono essere previsti sul punto di imbocco al   camino,  canna fumaria collettiva;
  2. e) essere privi di serrande o altri elementi di regolazione/chiusura;
  3. f) ricevere i prodotti della combustione di un solo apparecchio; è consentito il  collegamento di due apparecchi ad un CAMINO SINGOLO, ad uso esclusivo, mediante un collettore o mediante collegamento diretto al camino alle condizioni di seguito riportate:

f1 – gli apparecchi devono essere similari per tipo, portata termica e combustibile di alimentazione

f2 – gli apparecchi devono essere installati nello stesso locale.

Per gli effetti della norma UNI 10738:2012 (punti 7.4.1.1 e 7.4.1.2):

– si considera  anomalia che determina  una idoneità al funzionamento temporaneo (l’impianto può cioè continuare a funzionare con obbligo di adeguamento dell’impianto entro un termine fissato) il mancato rispetto delle condizioni a), b), c), d), f).

– si considera anomalia grave tale da determinare la NON idoneità al funzionamento dell’impianto (l’impianto deve essere spento perchè pericoloso) il mancato rispetto del punto e) (sono presenti serrande e/o elementi di chiusura nel sistema di evacuazione fumi).

 

Come possono essere verificati i requisiti di sicurezza di un impianto domestico a gas realizzato prima dell’entrata in vigore della L. 46/1990, privo di successive dichiarazioni di conformità ?

La Legge 46/1990 all’art. 7 comma 3 prevedeva che “ ..tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data a quanto previsto dal presente articolo.”

Con  successivi aggiornamenti il Legislatore, da ultimo, aveva differito questo obbligo al  31/12/1998 (art. 31 comma 1 della Legge 7/8/1997 n. 266).

In particolare il D.P.R. 218 del 13/5/1998 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico” stabilì (art. 2) i criteri tecnici di adeguamento e i requisiti di sicurezza da garantire agli impianti, confermando il termine del 31/12/1998. Tra i requisiti di sicurezza dovevano essere garantite:

  1. a) l’idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi
  2. b) l’idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi che necessitano del sistema di aerazione.
  3. c) l’efficienza del sistema di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione.
  4. d) la tenuta degli impianti interni di adduzione del gas
  5. e) la funzionalità e l’esistenza dei dispositivi di controllo della fiamma ove previsti.

All’art. 3 comma 3 della D.P.R. 218/1998 si stabiliva che “le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all’accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di Unificazione – UNI ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 ed approvate dal Ministero dell’industria , del commercio e dell’artigianato in conformità dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083″

La norma UNI 10738 (ultima versione 2012, approvata ai sensi dell’art. 3 della L. 1083/1971 con il  D.M. 30/09/2015)  “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneita’ al funzionamento in sicurezza” permette all’installatore – utilizzando l’appendice A (Rapporto Tecnico di Verifica R.T.V.) – di poter formulare un giudizio (motivato e supportato da adeguate verifiche, anche strumentali) sull’idoneità al funzionamento o la non idoneità al funzionamento in sicurezza di un impianto alimentato a gas per uso domestico con  potenza inferiore a 35 kW.

Tutto ciò premesso si ritiene che gli impianti  domestici a gas realizzati ante L. 46/1990, come previsto dall’art. 7 comma 3 della Legge medesima, dovevano essere già adeguati ai requisiti di sicurezza descritti dal DPR 218/1998.

Si ritiene che il Rapporto Tecnico di Verifica (R.T.V.) di cui alla norma UNI 10738 – appendice A sia il documento tecnico che attesta l’idoneità al funzionamento in sicurezza di tali impianti in assenza di successive dichiarazioni di conformità a seguito di interventi di modifica o manutenzione straordinaria.

 

In quali casi e a partire da quale data gli impianti termoautonomi devono essere dotati di cronotermostato ambiente per la regolazione della temperatura ?

Quali sono le prescrizioni relative al sistema di termoregolazione di questa tipologia di impianti ?

Per impianti installati antecedentemente al 29/10/1993 deve essere presente e funzionante almeno un termostato ambiente (art. 7 comma 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i).

Per gli impianti nuovi o ristrutturati dal 29/10/1993 al 8/10/2005 deve essere presente e funzionante almeno un cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura nell’arco

delle 24 ore (art. 7 comma 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i).

Per gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o la semplice sostituzione del generatore, in data successiva al 8/10/2005 deve essere presente e funzionante almeno un cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore (art. 11 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i confermate successivamente dal D.P.R. 59/2009 e dal D.M. 26/06/2015).
Per impianti di nuova installazione, ristrutturati o semplice sostituzione del generatore dopo l’ 8/10/2005, inoltre, salvo casi in cui sia presente una relazione/progetto/dichiarazione che evidenzi i motivi della non applicabilità, siano presenti dispositivi di regolazione della temperatura ambiente per singolo locale (valvole termostatiche).

Nel caso di monolocali e bilocali è ammissibile l’assenza dei dispositivi di regolazione per singolo ambiente.

Si ritiene che negli impianti più obsoleti per i quali non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione sia necessario indicare, tra i consigli per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto, almeno la sostituzione del semplice termostato ON-OFF con un cronotermostato regolabile, a orario, su almeno due livelli di temperatura. Ciò al fine di permettere altresì la conduzione dell’impianto secondo quanto previsto dall’ art. 4 del D.P.R. 74/2013.