Nuove disposizioni

in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici

Il DPR 16/04/2013 n. 74 ha introdotto nuove norme in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienico sanitari.
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera a) del D.Lgs 192/2005 e s.m.i. e completa l’attuazione delle disposizioni comunitarie.

Gli articoli del DPR 74/2013 che regolano le materie in oggetto sono:

  • Art. 6. – Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. [segue]
  • Art. 7. – Controllo e manutenzione degli impianti termici [segue]
  • Art. 8. – Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici [segue]

Si allega, a sintesi dell’art. 8, per immediata evidenza, la tabella comparativa che mette a confronto la precedente normativa (D.Lgs 192/2005 e s.m.i ) con i relativi rapporti di controllo tecnico (G ed F) con le nuove disposizioni. [ scarica tabella ]

Il D.M. 10/02/2014 reca i nuovi format di «Libretto di impianto» per tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria e del «Rapporto di efficienza energetica», entrambi applicabili dal 15/10/2014 (termine prorogato dal D.M. 20/06/2014).

Il nuovo Libretto di impianto si applica a tutti gli impianti per la climatizzazione, anche estiva, e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Si riporta, a tal proposito la definizione di “impianto termico” declinata all’art. 2 comma 1 lettera l-tricies della L. 90/2013 : “Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzat, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi a servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate”.

Quindi il format del nuovo libretto si applica sia ai tradizionali impianti termici adibiti al riscaldamento degli ambienti (in sostituzione del libretto di impianto e di centrale) sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva come i condizionatori d’aria. Esso inoltre si applica anche agli scambiatori di calore e agli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti.

Il nuovo Rapporto di efficienza energetica andrà compilato in occasione degli interventi di controllo e manutenzione di cui all’articolo 7 del D.P.R. 74/2013. Gli allegati da II a V riportano i format anche dei Rapporti da compilare e trasmettere agli enti competenti con la periodicità indicata nell’Allegato A al DPR 74/2013.
In particolare:

  • L’allegato II riporta il format del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica Tipo 1: Gruppi Termici;
  • L’ allegato III riporta il format del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica Tipo 2: Gruppi Frigo;
  • L’allegato IV riporta il format del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica Tipo 3: Scambiatori;
  • L’allegato V riporta il format del Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica Tipo 4: Cogeneratori;

I suddetti rapporti non si applicano agli impianti temici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. 3/11/2011 n. 28, ferma restando la compilazione del libretto.

I rapporti di controllo di Tipo 1 ed il nuovo libretto di impianto di climatizzazione sono scaricabili nella versione resa disponibile dal Comitato Tecnico Italiano (CTI)