IMU 2016 – NUOVE REGOLE PER L’APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE PER USO GRATUITO

Bruna PompeiNews

A seguito dell’approvazione il 28 dicembre scorso della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), i criteri per la concessione della riduzione IMU per uso gratuito viene regolamentata a livello nazionale.

Dal 2016, quindi, l’agevolazione IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito, segue nuove regole.

Accanto all’aliquota ridotta prevista dalla delibera comunale n. 32 dd. 29/07/2014 per determinati casi di uso gratuito (parente entro il secondo grado anche non in linea retta, ecc.) dal 01/01/2016 è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Comma 10 L. 208/2015) un’ulteriore riduzione che dà diritto all’abbattimento del 50% della base imponibile, però con criteri più restrittivi rispetto alla delibera comunale (parente entro il primo grado solo in linea retta, ecc.).

Forniamo di seguito un vademecum sulle condizioni necessarie per poter richiedere l’applicazione di tale riduzione:

– L’immobile concesso in comodato non deve rientrare nelle categorie A1-A8-A9;

– Il proprietario deve essere residente nel Comune di Trieste;

– L’immobile deve essere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (propri genitori o propri figli);

– Il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;

– Il proprietario deve possedere il solo immobile concesso in comodato in tutta Italia o il proprietario possiede, oltre all’abitazione concessa in comodato, un’altra abitazione nel comune di Trieste (non cat. A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.

 

Per maggior chiarezza, proponiamo di seguito il testo dell’art. 10 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

All’articolo 13 del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 2, le parole da:  «nonché  l’unità  immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;

    b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:

  «0a)  per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione   principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato  l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso  in  cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso  comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle unità  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell’applicazione  delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il

possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14  marzo  2011,  n. 23»;

    c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;

    d) il comma 8-bis è abrogato;

    e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».